Con il termine Whistleblowing s’intende la segnalazione spontanea, riservata e protetta di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente.
La segnalazione deve essere fatta da chi ne è stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Whistleblowing NON SI APPLICA alle segnalazioni o denunce che riguardano un interesse personale che attiene al proprio rapporto di lavoro la cui tutela è riservata ad altre sedi.
È utile anche sottolineare, che al fine di impedire un utilizzo non corretto di tale strumento, viene previsto che le tutele per il segnalante non siano applicabili laddove venisse accertata una condotta penalmente rilevante per i reati di diffamazione e calunnia
INFORMATIVA di cui all’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 Whistleblower

Il Whistleblowing NON SI APPLICA alle segnalazioni o denunce che riguardano un interesse personale che attiene al proprio rapporto di lavoro la cui tutela è riservata ad altre sedi.
È utile anche sottolineare, che al fine di impedire un utilizzo non corretto di tale strumento, viene previsto che le tutele per il segnalante non siano applicabili laddove venisse accertata una condotta penalmente rilevante per i reati di diffamazione e calunnia
INFORMATIVA di cui all’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 Whistleblower

Il Whistleblowing NON SI APPLICA alle segnalazioni o denunce che riguardano un interesse personale che attiene al proprio rapporto di lavoro la cui tutela è riservata ad altre sedi.
È utile anche sottolineare, che al fine di impedire un utilizzo non corretto di tale strumento, viene previsto che le tutele per il segnalante non siano applicabili laddove venisse accertata una condotta penalmente rilevante per i reati di diffamazione e calunnia
INFORMATIVA di cui all’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 Whistleblower